
Disturbo della quiete pubblica
Ha fatto gioire tutti gli amici degli animali la sentenza che ha assolto due proprietari di cani dall’accusa di disturbo della quiete pubblica. Inizialmente – qualche anno fa- era fioccata una condanna dalla Procura della Repubblica, che aveva ritenuto i due coniugi (o, meglio, i loro quattro cani, tenuti spesso nel giardino della villetta) responsabili, appunto, di “disturbo della quiete pubblica”.
L’assoluzione della coppia
La coppia, però, non aveva digerito la decisione e aveva presentato opposizione alla sanzione di 300 euro. Determinando così l’avvio di un procedimento penale in piena regola. La conclusione del processo è stata chiara: sentenza di assoluzione firmata dal giudice, che ha accolto la tesi difensiva secondo la quale i quattro animali nel giardino della villetta hanno disturbato solo alcuni vicini e, dunque, non si configura il reato di disturbo della quiete pubblica. Riabilitando i due coniugi. E i loro cani.
Cosa dice la legge
Chi possiede un animale “rumoroso” deve guardarsi:
1. dall’art. 659 del Codice Penale (“disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”) che recita: “chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l’arresto fino a tre mesi” o con un’ammenda fino a 300 euro.
2. dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di residenza. Spesso è previsto che il cane non rechi disturbo o danno al vicinato; durante la notte non deve disturbare la quiete pubblica abbaiando.
La norma tutela la pubblica tranquillità
Tuttavia non è sufficiente che il disturbo sia arrecato ad un solo vicino, è necessario che riguardi una pluralità di persone. L’interesse tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità. È necessario, dunque, che i rumori derivanti dagli animali siano idonei “ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”.
Spesso, infatti, succede che le liti tra vicini di casa abbiano radici diverse (antipatie, rancori antichi, dispetti vari) e gli animali siano solo un pretesto per “colpire” il vicino mal sopportato: capita, dunque, che si denuncino ingiustamente per disturbo cani, gatti o altri pet solo perché si vuole procurare un grattacapo al vicino antipatico. Ecco perché la linea giurisprudenziale più moderna ribadisce che per condannare qualcuno è necessario che sia accertato che non è un solo inquilino ad avvertire il disturbo bensì, per l’appunto, “una pluralità di persone”.
Attenzione, però. Un cane che abbaia di continuo non è un cane sereno. Non ci si deve illudere di poterlo lasciare tutto il giorno sul balcone o in giardino: esige la compagnia e la presenza degli esseri umani. Sul balcone, pur grande e accogliente, il cane da solo soffre. Quindi abbaia per richiamare l’attenzione dei suoi tutori, creando effettivo disturbo e fastidio. A tutti. A coloro che sono costretti ad ascoltare i suoi lamenti e a sé stesso, annoiato e infelice. Un bravo “padrone” farà dunque in modo che il quattrozampe abbia poche occasioni per lamentarsi e per disturbare vicini irritabili.