
Il cane sporca in un luogo pubblico
Quando il cane sporca in un luogo pubblico, chi è tenuto a pulire? E’ l’annoso dilemma che affligge tutti quei proprietari che si siano trovati almeno una volta in questa imbarazzante situazione. Stiamo facendo shopping in un negozio ed il nostro cane, improvvisamente, sporca il pavimento. In questo caso, chi è che deve pulire? Il proprietario oppure il titolare dell’esercizio commerciale, oppure il commesso di turno?
Il cane sporca in un negozio: chi deve pulire?
La risposta alla nostra domanda è davvero molto semplice: il proprietario è responsabile di tutto ciò che fa il suo cane e, dunque, è tenuto a pulire nel caso in cui il suo amico a quattro zampe dovesse sporcare il negozio. Si tratta di una regola di comune educazione e di senso civico.
Cosa fare, allora, se il nostro cane ha sporcato il pavimento di un esercizio commerciale? Per prima cosa, è necessario scusarci con il commesso di turno oppure con il proprietario del negozio. Se il cane ha fatto anche danni, dovremo essere noi a pagarli e dovremo attivarci per pulire il pavimento.
Il proprietario dovrebbe avere lo stesso comportamento anche nel caso in cui il suo cane dovesse sporcare il pavimento nella sala d’aspetto del veterinario. Si tratta – e lo abbiamo già sottolineato poco fa – di una normale regola di comportamento che affonda le proprie radici nelle basilari norme di educazione, cortesia e civiltà.
Il cane sporca in un esercizio commerciale: cosa dice la Legge?
Del resto, anche la Legge è abbastanza chiara: numerosi sono i regolamenti comunali da seguire che disciplinano il comportamento del proprietario di un cane che abbia sporcato il pavimento di un esercizio pubblico.
Ad esempio, il Regolamento di tutela degli animali d’affezione di Livorno all’articolo 32 stabilisce espressamente che “le persone che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti a fare indossare la museruola e a tenere al guinzaglio l’animale con una lunghezza massima consentita di un metro e mezzo, evitando che i cani sporchino e creino disturbo o danno”.
Ma non è finita qui: il comma 3 dello stesso articolo precisa che: “chi possiede la proprietà o la detenzione del cane, munito di mezzi idonei da mostrare su richiesta di un Pubblico Ufficiale, è comunque tenuto a rimuovere le deiezioni solide nonché a pulire lo spazio interessato dalle stesse quando si trovi all’interno di esercizi pubblici e commerciali”.