Maltrattamento cani: multa e carcere per chi maltratta gli animali

Maltrattamento cani: multa e carcere per chi maltratta gli animali

Multa e carcere per chi maltratta gli animali

Per il trafficante di cani dall’estero sussiste il reato ex art. 544-ter c.p. per la Cassazione e non spettano attenuanti, a causa del numero elevato di cuccioli e della gravità della condotta. E’ questa la sentenza il maltrattamento cani per chi importa cuccioli dall’estero, tenuti irregolarmente e in condizioni di salute e di igiene dei cani pessime e inadeguate.

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Maltrattamento cani: la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1448/2018, ha stabilito che il trafficante di cani che importa in modo irregolare cuccioli dall’estero e che li detiene in pessime e inadeguate condizioni non può appellarsi al ricorso e ha confermato la condanna della Corte d’Appello a tre anni di reclusione, al risarcimento danni per la parte civile e a una provvisionale di 15.000 euro.

L’imputato ha maltrattato senza necessità e con crudeltà 112 cuccioli di cane, che sono stati allontanati prematuramente dalla madre, ostacolando la loro crescita e il loro naturale sviluppo, vaccinati prima del tempo e lesionati. A causa del suo comportamento, 28 cuccioli sono morti per malattie del cane, tra cui il cimurro e la parvovirosi canina. Inoltre, i cuccioli erano stati trasportati in Italia dall’Ungheria senza controlli da parte delle autorità competenti, consentendo quindi la diffusione delle malattie contratte da alcuni di questi cuccioli.

I contenitori dove erano stati rinchiusi i cani non avevano ciotole per cibo e acqua e i cuccioli erano ammassati in spazi fatiscenti. Inoltre, i cuccioli con problemi di salute non erano stati minimamente curati. L’uomo, infine, aveva venduto i cuccioli dichiarando provenienza e condizioni di salute differenti da quelle reali e aveva contraffatto i passaporti canini.

Maltrattamento cani: niente attenuanti

I cuccioli sono stati trovati in pessime condizioni e all’imputato non sono state concesse attenuanti. I poveri cani erano tenuti in una cascina, ammassati in casse di plastica troppo piccole e senza cibo e acqua, risultando oggettiva la sussistenza del reato di cui all’art. 544-ter del codice penale.

Inutile per l’uomo il suo tentativo di difesa, che si sarebbe dichiarato estraneo ai fatti. La Corte ha motivato la mancanza del riconoscimento delle attenuanti per la gravità dei maltrattamenti, l’elevato numero di cuccioli coinvolti e per il contesto di commissione delle condotte.