
Multe fino a 10mila euro per abbandono animali
La giurisprudenza si sta dimostrando sempre più sensibile nei confronti del reato di abbandono animali. La Cassazione è intervenuta più volte per vagliare una serie di reati in tema di abbandono degli animali, che includono l’abbandono su strade e autostrade, il lasciare l’animale solo in giardino, sul balcone o chiuso nell’auto. L’educazione civile viene promossa con la lotta verso crudeltà e insensibilità e la Cassazione si è recentemente espressa nei confronti di un uomo condannato a 7.000 euro di ammenda, anche se il reato è andato in prescrizione.
Abbandono animali: il reato
L’uomo era stato condannato per il reato di abbandono di animali e ha impugnato il provvedimento innanzi alla Corte di Cassazione. L’imputato si è difeso sostenendo di aver legato il cane alla ringhiera per una sosta momentanea, per poi proseguire il tragitto verso casa. Il provvedimento è stato impugnato perché non sono state indicate le fonti di prova che indicano la sua volontà di abbandonare il cane o le sofferenze subite dall’animale. Per i giudici le giustificazioni sembrano infondate e inammissibili e la condanna è stata emessa sulla base dell’accaduto. Il Collegio, però, ritiene superfluo esaminare altre censure che appaiono ammissibili, ciò in quanto, nel caso in esame, il reato si è estinto per prescrizione. La vicenda si è quindi conclusa con l’annullamento della condanna per l’imputato, ma non con una pronuncia piena di assoluzione.
Il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione solamente nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. In questo modo la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. La formula di proscioglimento nel merito può essere, dunque, adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità. Invece, nel caso in esame, tale evidenza della prova non sussiste dovendo al più procedersi alla nuova ed articolata opera di rivalutazione della prova invocata dalla stessa difesa.