Microchip al cane: a che età bisogna metterlo?

Microchip al cane: a che età bisogna metterlo?

Microchip al cane

Il microchip al cane deve essere messo entro il secondo mese di vita di “Fido”: la Legge è davvero chiara sul punto. Lo stabilisce l’articolo 1 dell’Ordinanza 6 agosto 2008 – Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina (in GU n. 194 del 20-8-2008).

Ma la Legislazione è davvero molto vasta: numerose sono le Leggi Regionali che prevedono espressamente un preciso obbligo a carico del proprietario di ogni cane.
Citiamo, ad esempio, l’articolo 1 dell’Ordinanza 6 agosto 2008 che prevede che: “1. E’ obbligatorio provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla presente ordinanza.
2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l’animale, nel secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”.

E non è finita qui: non possiamo non citare il Regolamento CE 998/2003 che prevede – dal 3 Luglio 2012 – che tutti i cani devono essere dotati di apposito microchip.
La lettera della Legge è davvero chiara: tutti i cani devono essere provvisti di microchip entro il secondo mese di vita. Qualora il proprietario non dovesse ottemperare questo preciso obbligo di Legge, partirà la segnalazione ai Servizi Veterinari e alle Guardie Zoofile.

I cuccioli di età inferiore ai due mesi senza microchip non possono essere venduti

La Legge ha posto a carico dei proprietari un altro preciso obbligo: nessun cane senza microchip può infatti essere venduto, ceduto oppure regalato. Lo prevede l’Ordinanza 6 agosto 2008 – Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina (in GU n. 194 del 20-8-2008). La citata norma, all’articolo 2, stabilisce che: “1. E’ vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza”.

Come avrete notato, la Legge è davvero molto chiara e specifica sull’argomento.
Come comportarsi, allora, quando un privato oppure un negoziante cerca di venderci un cucciolo di età inferiore ai due mesi di vita senza microchip? Ebbene, l’unica cosa da fare è segnalare immediatamente il venditore ai Servizi Veterinari dell’Asl o alle Guardie Zoofile.